Luisa Morelli scrive il suo Blog

Il Decreto-Legge N. 137 del 28.10.2020 e le norme in materia penale

Mettiamo a disposizione, in particolare per gli “addetti ai lavori”, un sintetico specchietto delle novità in materia penale, che sono state introdotte dal decreto-legge n. 137 (cd. “Decreto ristori”) emanato lo scorso 28 Ottobre e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno successivo e che resteranno in vigore fino alla vigenza dello stato di emergenza.

Le disposizioni che concernono il processo penale sono contenute negli articoli 23 e 34, mentre gli articoli 28,29 e 30 si occupano dell’esecuzione della pena.

Art. 23 Disposizioni per l’esercizio dell’attività giurisdizionale nella vigenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

La norma introduce la possibilità di svolgere indagini preliminari e udienze con collegamento da remoto.

Le indagini da remoto sono una mera facoltà rimessa alla discrezionalità di Pubblico Ministero o Polizia Giudiziaria procedenti.

Potranno essere svolti da remoto atti di indagine quali: l’assunzione di sommarie informazioni, l’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini, i confronti, gli accertamenti tecnici non ripetibili, i conferimenti di incarico ai consulenti tecnici.

Per espressa previsione normativa, potrà procedersi con collegamento da remoto anche all’interrogatorio di garanzia da parte del giudice (che segue l’applicazione di una misura cautelare coercitiva), benchè non si tratti di atto di indagine.

In questi casi è concessa al difensore della persona sottoposta alle indagini la facoltà di opporsi allo svolgimento dell’atto di indagine con collegamento da remoto, con riferimento agli atti per i quali sia richiesta la presenza del proprio assistito.

In ogni caso è assicurata alla persona sottoposta alle indagini la possibilità di consultarsi riservatamente con il proprio difensore a mezzo di strumenti tecnici idonei.

La norma prevede che possano essere celebrate con collegamento da remoto le udienze che “non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori e dagli ausiliari del giudice”.

E’ indispensabile il consenso di tutte le parti per poter svolgere con le modalità del collegamento da remoto le udienze preliminari e quelle dibattimentali: è pertanto rimessa alla sensibilità e alla professionalità di ciascun difensore la scelta di avvalersi di una modalità che indubbiamente comprime il diritto di difesa.

A prescindere dal consenso, a garanzia del contradditorio nella formazione della prova e dell’oralità del processo penale, è invece sempre escluso che possano tenersi con collegamento a distanza le udienze ove debbano essere esaminati testimoni, consulenti, periti o le parti stesse e quelle di discussione.

In questo periodo emergenziale, è poi previsto che le udienze pubbliche possano svolgersi in via d’eccezione a porte chiuse, così da contenere il più possibile i rischi del contagio. 

Ovvi i motivi per cui risulta invece sicuramente criticabile l’introduzione della possibilità di svolgere le deliberazioni collegiali in camera di consiglio con collegamento a distanza. 

Art. 24 La semplificazione delle modalità di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Il deposito da parte del difensore di documenti, istanze e memorie difensive successivamente alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari come concesso dall’art. 415 bis c.p.p. dovrà avvenire esclusivamente mediante il portale del Processo Penale Telematico (https://pst.giustizia.it). Risulta pertanto necessario per ciascun difensore munirsi, sin da subito, se ancora non l’abbia, della necessaria firma digitale.

Per tutti gli altri atti difensivi (eccezion fatta – si deve ritenere, in mancanza di un’espressa specificazione – per gli atti di impugnazione), diversi da quelli sopra indicati, è possibile, ma non obbligatorio, il deposito a mezzo di posta elettronica certificata in formato pdf (agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati nel provvedimento del D.G.S.I.A. pubblicato il 9.11.2020).

Art. 28Licenze premio per I detenuti in regime di semilibertà

In assenza di ragioni ostative, possono essere concesse licenze premio di durata superiore a quella di 45 giorni annui prevista dalla legge, ma solo fino al 31.12.2020.

Art. 29Permessi premio

Quando ne ricorrano i presupposti, possono essere concessi permessi premio anche oltre i limiti temporali previsti dall’art. 30 ter L. n. 354/1975.

Art. 30Disposizioni in materia di detenzione domiciliare

Su istanza e con alcune preclusioni oggettive e soggettive, la pena può essere eseguita dal condannato presso la propria abitazione o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza, ove non sia superiore ai diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena.

Scritto da avvocato Luisa Morelli