Come a molti già noto, sabato 14 dicembre entra in vigore la Legge 25 novembre
2024, n. 177 che, nella volontà di incentivare una maggior sicurezza sulle strade, ha
riformato il Codice della Strada.
Cerchiamo di sintetizzare le maggiori tra le molteplici novità.
Le principali novità riguardano certamente la guida sotto l’influenza di alcool,
di cui all’art. 186 c.d.s. , a cui sono stati aggiunti i commi 9-ter e 9-quater.
Il comma 9-ter dell’art. 186 c.d.s. stabilisce che alla patente di guida siano
apposti i codici unionali 68 (“Niente alcool”) e 69 (“Limitata alla guida di veicoli dotati di
un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436″) a chiunque sia
condannato per il reato di guida sotto l’influenza di alcool qualora sia stato accertato un
valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l. Tale prescrizione ha il
compito di segnalare che il guidatore ha già avuto un precedente per quanto riguarda la
guida in stato di ebrezza e permarrà sulla patente di guida per un periodo di almeno
due anni (elevati a tre nel caso in cui sia accertato un valore corrispondente ad un tasso
alcolemico superiore a 1,5 g/l) decorrenti dalla restituzione della patente dopo la
sentenza di condanna. A tal fine, si renderà necessaria la revisione della patente di
guida, in modo tale da consentire l’adeguamento della stessa alla prescrizione appena
illustrata.
L’alcolock – correlato al codice unionale 69 – è un nuovo dispositivo, simile
all’etilometro, che dovrà essere installato sui veicoli guidati da individui sottoposti a
limitazioni dell’uso della patente per abuso di alcool alla guida e che impedirà l’avvio del
motore dell’auto sulla quale è installato nel caso in cui il tasso alcolemico del guidatore
sarà maggiore di zero. In altre parole, il conducente avrà l’obbligo di soffiare all’interno
del dispositivo collegato alla centralina di accensione del motore dell’auto e, solo a
seguito di tale operazione e dell’accertata negatività, il veicolo sarà libero di circolare.
Il comma 9-quater dell’art. 186 c.d.s. stabilisce che le sanzioni previste per il
reato di guida sotto l’influenza dell’alcool siano aumentate di un terzo per chiunque si
trovi nelle condizioni di cui al comma 9-ter, ossia sia stato già precedentemente
condannato per il reato di guida in stato di ebrezza, e che siano raddoppiate qualora il
dispositivo di blocco sia stato alterato o manomesso.
Non mancano novità riguardo la guida dopo aver assunto sostanze
stupefacenti (art. 187 c.d.s.): mentre finora il reato di guida in stato di alterazione
psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti risulta integrato dalla concorrenza di due elementi, ossia lo stato di alterazione (rilevabile dagli agenti di polizia giudiziaria anche
attraverso indici sintomatici) e l’accertamento della presenza, nei liquidi fisiologici del
conducente, di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope, che prescinde dalla
quantità delle stesse, essendo rilevanti gli effetti che l’assunzione di quelle sostanze
può provocare in concreto nei singoli soggetti, in forza della novella legislativa, a partire
dal 14 dicembre 2024, non è più necessario il rilevamento dello stato di alterazione
psicofisica, rivelandosi sufficiente, per la configurazione della fattispecie di reato, il solo
fatto di essersi messi alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, anche a
distanza di tempo. Inoltre, è stata eliminata la distinzione tra sostanze stupefacenti
leggere e pesanti. Il combinato disposto delle enunciate novità potrebbe porre
particolari difficoltà per il caso, per esempio, degli assuntori della cannabis a scopo
terapeutico: la sensibilità del test salivare consente, infatti, di rilevare la sostanza anche
a distanza di giorni dall’assunzione, potendo conseguentemente risultare positivi
all’eventuale accertamento anche in assenza di effettiva alterazione psico-fisica.
Verranno pertanto certamente sollevati dubbi di legittimità costituzionale della norma in
esame.
Restano invece invariate le sanzioni in cui si può incorrere (ammenda da euro
1.500 ad euro 6.000 e arresto da sei mesi ad un anno, accompagnate dalla sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni).
È sempre disposta la confisca del veicolo, salvo nel caso in cui il mezzo appartenga a
persona estranea al reato; in quest’ultimo caso, per il conducente della vettura la
sospensione della patente sarà raddoppiata. Si ricordi che, nel caso in cui un eventuale
incidente stradale sia la diretta conseguenza della guida sotto l’effetto di tali sostanze,
le pene saranno raddoppiate.
In sostanza, la norma punisce chiunque si ponga alla guida di un mezzo di
trasporto (compresa la bicicletta!) in seguito all’assunzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope, a prescindere dal verificarsi di un evento dannoso e, soprattutto, a
prescindere dall’effettivo stato di alterazione psicofisica del conducente.
In tema di abbandono di animali, l’art. 727 c.p. punisce il reato di abbandono di
animali con l’arresto fino ad un anno o l’ammenda da euro 1.000 a euro 10.000. La
riforma in esame ora prevede che la pena sia aumentata di un terzo nel caso in cui il
fatto avvenga su strada o nelle relative pertinenze, aggiungendo la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un
anno ove il reato sia commesso mediante l’uso di veicoli. Inoltre, qualora il proprietario
dell’animale abbandoni un animale che successivamente provochi un incidente stradale
che cagioni la morte di un individuo o lesioni personali, lo stesso è punito,
rispettivamente, con la reclusione da due a sette anni oppure con la pena alternativa
della reclusione fino a tre mesi o la multa fino ad euro 309. Novità, queste ultime, previste tramite l’estensione delle pene stabilite per il reato di omicidio stradale (art.
589-bis, c.p.) e di lesioni personali colpose (art. 590, c.p.).
Le novità in vigore dal 14 dicembre 2024 fanno riferimento anche all’uso del
cellulare al volante, per il quale sono state introdotte sanzioni più onerose. Il Codice
della Strada prevede, all’art. 173, il divieto di utilizzare qualsiasi apparecchio
radiotelefonico o dispositivo analogo che comporti, anche solo temporaneamente,
l’allontanamento delle mani dal volante. Consente, invece, l’uso di apparecchi a viva
voce o dotati di auricolare, purché non richiedano l’uso delle mani per il loro
funzionamento. Le nuove disposizioni sono intervenute inasprendo anche le sanzioni
relative all’utilizzo improprio dell’apparecchio: chiunque violi la norma in esame è ora
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 ad
euro 1.000 (anziché da euro 165 ad euro 660), oltre alla sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi. In
aggiunta, è sempre prevista la decurtazione di cinque punti dalla patente di guida.
Non mancano novità per i c.d. neopatentati (ossia tutti coloro i quali hanno
ottenuto la patente di guida di tipo A, A2, B o B1 da meno di tre anni). Nel corso di
questi primi tre anni dal conseguimento della patente, il neopatentato sarà tenuto ad
osservare una serie di limiti: potrà, d’ora in poi, guidare automobili con una potenza
specifica, riferita alla tara, inferiore o uguale a 75 kW/t (limite innalzato), mentre, per
quanto riguarda le auto elettriche o ibride plug-in, il limite riguardante la potenza è di
105 kW/t, batteria compresa. La legge richiede che anche il livello di concentrazione di
alcool nel sangue debba essere pari a zero grammi per litro durante l’arco dei primi tre
anni dal conseguimento della patente di guida.
L’introduzione della c.d. sospensione breve della patente di guida rappresenta
la più assoluta novità. Anche la sospensione breve della patente di guida costituisce
una sanzione accessoria, che ora viene disposta al momento dell’accertamento di una
serie di violazioni specificatamente indicate dalla norma, tra cui: il mancato rispetto dei
segnali di senso vietato e di divieto di sorpasso, come delle segnalazioni del semaforo o
dell’agente del traffico; il mancato rispetto delle norme relative alla manovra di
sorpasso; il mancato rispetto dell’obbligo di indossare il casco protettivo e i dispositivi di
ritenuta (cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per bambini); l’utilizzo di apparecchi
radiotelefonici durante la marcia; la guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di
età inferiore a ventuno anni, per i neopatentati e per chi esercita professionalmente
l’attività di trasporto di persone o di cose. In questi, e negli altri casi indicati dalla norma,
la patente di guida è sospesa: per un periodo di sette giorni, nei casi in cui al momento
dell’accertamento il conducente risulti in possesso di un punteggio inferiore a venti punti
ma pari almeno a dieci punti; per un periodo di quindici giorni, nei casi in cui al momento dell’accertamento il conducente risulti in possesso di un punteggio inferiore a
dieci punti.
Quanto all’utilizzo dei monopattini elettrici, è stata introdotta una maggior
regolamentazione per il loro utilizzo: non potranno circolare al di fuori delle strade
urbane in cui il limite di velocità raggiunga al massimo i 50 chilometri orari, come non
potranno percorrere piste ciclabili e aree pedonali; l’obbligo di indossare il casco
protettivo si estende a chiunque guidi un monopattino elettrico, anche se non
minorenne; vi sarà l’obbligo di polizza per la responsabilità civile, come per i veicoli a
motore; sarà vietata la sosta dei monopattini sui marciapiedi, a meno che il comune non
abbia individuato con ordinanza delle aree di sosta riservate ai monopattini anche su
marciapiedi che – per dimensioni e caratteristiche – lo consentano; sarà vietato, infine,
trasportare altre persone oltre il conducente.
Le modifiche non si esauriscono in quelle illustrate: sono infatti previste novità
anche in tema di tutela dei ciclisti, aree di sosta gratuita e attraversamento dei passaggi
a livello ferroviari.
Per maggiori approfondimenti o quesiti il nostro studio è, come sempre, a Vostra
disposizione.
scritto da dott.ssa Valentina De Biasio e avv. Luisa Morelli